Imposte ed IVA
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L’imposizione fiscale, stabilita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalle Regioni, incide sulla formazione del prezzo praticato ai Clienti finali attraverso l'applicazione dell'Imposta di consumo, l'Addizionale regionale e l'IVA - Imposta sul valore aggiunto
- imposta di consumo: espressa in Euro/mc, è articolata per zona geografica e per scaglioni di consumo
- addizionale regionale: espressa in Euro/mc, varia da regione a regione e non può mai essere maggiore della metà dell’imposta di consumo
- I.V.A: imposta sul valore aggiunto espressa in termini percentuali, applicata all’importo complessivo della bolletta (comprensivo di imposta di consumo ed addizionale regionale)
- 1° fascia fino a 120 mc
- 2° fascia da 121 mc a 480 mc
- 3° fascia da 481 mc a 1560 mc
- 4° fascia oltre 1560 mc
Le forniture di gas naturale sono soggette all’imposta di consumo statale e alle addizionali regionali, con aliquote differenziate a seconda dell’utenza e del tipo di utilizzo (civile, industriale e similare). Le aliquote ordinarie per usi civili sono molto elevate in relazione al prezzo del gas e comportano un notevole aumento del costo finale in bolletta. La legge (Decreto Legislativo 504 del 26/10/1995 e successive modificazioni) stabilisce per le aziende l’applicazione di un’imposta ridotta (accisa per uso industriale) rispetto a quella ordinaria (aliquota per uso civile).
Sono agevolabili i seguenti utilizzi di gas:
- attività artigianali, industriali, agricole, agro turistiche, campeggi, attività alberghiere e similari, di ristorazione, forni da pane
- impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fine di lucro da A.S.D. Le agevolazioni previste dalla legge 398/2001 per il mondo sportivo amatoriale sono state estese ad altre realtà del mondo no profit. Destinatari di tali agevolazioni risultano essere: le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e dalle Federazioni sportive nazionali; le associazioni sportive dilettantistiche non riconosciute dal CONI e dalle Federazioni sportive nazionali, ma riconosciute da enti di promozione sportiva; le associazioni senza scopo di lucro; le pro-loco; le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali e le cooperative senza fine di lucro (legge 289/2002, così come codificata dal D.L. n. 72 del 22 marzo 2004 convertito in Legge n. 128 del 21 maggio 2004).
- attività ricettive svolte da istituzioni aventi o non aventi fine di lucro, finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti comprese le case di riposo a pagamento
- attività del settore della distribuzione commerciale (negozi, bar, supermercati)
- ambulatori privati di fisioterapia purché qualificabili come attività industriali, case di cura.
- attività del settore del vetro, della ceramica, della metallurgia: esenzione totale per il gas utilizzato nei processi produttivi
- forze armate
Imposta di Consumo e Addizionale Regionale
IVA - Imposta sul Valore Aggiunto sull'energia elettrica
L'IVA è applicata al totale corrispettivo per la fornitura, comprese l' accisa e le addizionali enti locali. Le aliquote applicate sono le seguenti:
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è del 10 per cento l’aliquota IVA dovuta per singolo contratto di somministrazione di gas naturale per la combustione ai fini civili (compresi gli usi condominiali) fino a 480 metri cubi di gas somministrato, oltre i 480 metri cubi/anno l'aliquota passa al 20% ( D.L. 13 maggio 2011 n. 70)
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ai Clienti non Domestici l'IVA applicata è del 20%
Esistono categorie di consumatori che possono chiedere l'applicazione agevolata dell'aliquota IVA al 10%. In generale le imprese che hanno diritto alla riduzione dell'aliquota sono quelle che impiegano il gas metano in attività di tipo estrattivo, manifatturiero, poligrafico, editoriale e simili. A queste attività vanno aggiunte le imprese agricole (D.P.R. 633/72, Tab. A, parte III, n. 103).
Per le richieste di riduzione dell'aliquota IVA al 10% sui consumi di gas metano è necessario compilare il modulo ed inviarlo ad SGR SERVIZI.
Qualora le condizioni necessarie per richiedere la riduzione sopraggiungano in un secondo momento rispetto alla firma del contratto, la domanda può essere presentata anche successivamente, ma nessuna richiesta ha valore retroattivo.
Per ulteriori approfondimenti e verifiche è possibile consultare direttamente il sito dell'Agenzia delle Entrate.




